Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.
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La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza
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Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il
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Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno.
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Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
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Risultano eletti i Consiglieri compresi nella lista, che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla
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Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione
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Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito alla proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei
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delle leggi regionali sull'urbanistica approvate con maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio regionale.
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assegnati alla Regione, ed è proclamato eletto il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
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quale il Presidente della Giunta è eletto con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
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, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo
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Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è
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proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
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proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.